Sarà in vigore da domani, 6 novembre 2020 il DPCM firmato nella notte tra il 3 e il 4 novembre con le misure di contenimento del COVID-19.
Tre le aree di criticità del Paese:
- Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Trentino-Alto Adige, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
- Area arancione: Puglia, Sicilia;
- Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.
Queste le misure introdotte dal DPCM del 3 novembre, valide su tutto il territorio nazionale:
- Limitazioni per gli spostamenti dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo. Restano consentiti solo se motivati da esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità;
- Sospensione di mostre, musei e altri luoghi di cultura;
- Limitazione della capienza massima del 50% per i mezzi pubblici;
- Adozione della didattica a distanza al 100% per le istituzioni scolastiche di secondo grado. Le attività di scuola per l’infanzia, primaria e secondaria di primo grado restano in presenza, con uso obbligatorio della mascherina;
- Sospesi corsi di formazione pubblici e privati. Potranno svolgersi solo con modalità a distanza;
- Chiusi gli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali, nelle giornate festive e prefestive. Fanno eccezione farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi e edicole.
Nell’area arancione, caratterizzata da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, si applicano le seguenti ulteriori misure di contenimento:
- Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra o da un Comune all’altro, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro, studio, salute, necessità;
- Sospese le attività di ristorazione. Restano consentite la consegna a domicilio e l’asporto.
Infine, per lo scenario di massima gravità, ovvero l’area rossa, queste le ulteriori misure di contenimento del contagio:
- Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita, anche all’interno del proprio Comune, salvo che per motivi di lavoro, studio, necessità e salute;
- Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità;
- Sospese le attività inerenti servizi alla persona, fatta eccezione per barbieri, parrucchieri, servizi di lavanderia;
- Didattica a distanza al 100% anche per seconde e terze medie;
- Sospese le attività sportive. Sarà consentito svolgere individualmente attività motoria, all’aperto, in prossimità della propria abitazione.
Relativamente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è confermato l’articolo 4 “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali”.
Dunque, sul territorio nazionale, tutte le attività produttive industriali e commerciali (fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1), rispettano i contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 24 aprile 2020. Così come, per i rispettivi ambiti di competenza, il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri” del 24 aprile 2020 ed il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”, sottoscritto il 20 marzo 2020.
Le norme del DPCM sono valide fino al 3 dicembre 2020.